Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 17 aprile 2007, n. 16.
(1) La Conferenza di servizi in materia ambientale, di seguito denominata Conferenza, esprime pareri e rilascia autorizzazioni ambientali nelle seguenti materie:
(2) Alla Conferenza, che è presieduta dal presidente o dalla presidente del Comitato ambientale, partecipano i direttori o le direttrici degli uffici provinciali, o loro delegati, competenti a valutare i singoli progetti ai sensi delle normative vigenti nelle materie indicate al comma 1.
(3) Per gli impianti IPPC la Conferenza è integrata da una persona rappresentante la ripartizione competente in materia di energia.