Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 17 aprile 2007, n. 16.
(1) Il gruppo di lavoro in materia ambientale, di seguito denominato gruppo di lavoro, è un organo consultivo composto da:
(2) Il gruppo di lavoro viene nominato dal presidente o dalla presidente del Comitato ambientale specificamente per ciascun piano, programma o progetto, dopo la presentazione dello stesso all'Agenzia per l'ambiente, di seguito denominata Agenzia.