In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 5 aprile 2007, n. 21)
Valutazione ambientale per piani e progetti

Visualizza documento intero
1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 17 aprile 2007, n. 16.

Art. 3 (Comitato ambientale)

(1) Il Comitato ambientale è un organo tecnico consultivo composto da:

  1. una persona rappresentante il dipartimento competente per l'ambiente, designata dall'assessore o assessora provinciale;
  2. una persona rappresentante la Ripartizione Sanità, esperta nel settore dell'igiene e della sanità pubblica, designata dal direttore o dalla direttrice di ripartizione;
  3. una persona rappresentante la ripartizione competente per la tutela del paesaggio e della natura, designata dal direttore o dalla direttrice di ripartizione;
  4. una persona rappresentante la ripartizione competente per la tutela delle acque, designata dal direttore o dalla direttrice di ripartizione;
  5. una persona rappresentante la ripartizione competente per l'adozione di provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria e per la tutela dal rumore, designata dal direttore o dalla direttrice di ripartizione;
  6. una persona rappresentante la ripartizione competente per l'urbanistica, designata dal direttore o dalla direttrice di ripartizione;
  7. due persone esterne esperte nel campo della tutela della natura e dell'ambiente, scelte dall'assessore o assessora provinciale competente per la tutela della natura e dell'ambiente tra una quaterna proposta dalle associazioni ambientaliste.

(2) Per ogni membro del Comitato ambientale è nominato un membro supplente che sostituisce il membro effettivo in caso di assenza o impedimento. Il Comitato ambientale è legalmente costituito con la presenza dei due terzi dei componenti.

(3) La Giunta provinciale nomina con delibera i membri del Comitato ambientale e ne designa il o la presidente, nonché il o la vicepresidente.

(4) Il Comitato ambientale resta in carica per la durata della legislatura del Consiglio provinciale.

(5) Per particolari progetti il Comitato ambientale nomina a maggioranza assoluta dei suoi componenti altri membri con diritto di voto, scegliendoli tra esperti dipendenti dell'amministrazione provinciale oppure fra esperti esterni.

(6) Il Comitato ambientale svolge le funzioni del Comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, di cui alle leggi provinciali 20 novembre 1978, n. 66, e 4 giugno 1973, n. 12.2)

2)

Abrogata dall'art. 20, comma 1, della L.P. 16 marzo 2000, n. 8, ossia dall'art. 15, comma 12, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 marzo 1999, n. 15
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 agosto 2002, n. 27
ActionActionc) Legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico