(1) Il Comitato ambientale è un organo tecnico consultivo composto da:
- una persona rappresentante il dipartimento competente per l'ambiente, designata dall'assessore o assessora provinciale;
- una persona rappresentante la Ripartizione Sanità, esperta nel settore dell'igiene e della sanità pubblica, designata dal direttore o dalla direttrice di ripartizione;
- una persona rappresentante la ripartizione competente per la tutela del paesaggio e della natura, designata dal direttore o dalla direttrice di ripartizione;
- una persona rappresentante la ripartizione competente per la tutela delle acque, designata dal direttore o dalla direttrice di ripartizione;
- una persona rappresentante la ripartizione competente per l'adozione di provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria e per la tutela dal rumore, designata dal direttore o dalla direttrice di ripartizione;
- una persona rappresentante la ripartizione competente per l'urbanistica, designata dal direttore o dalla direttrice di ripartizione;
- due persone esterne esperte nel campo della tutela della natura e dell'ambiente, scelte dall'assessore o assessora provinciale competente per la tutela della natura e dell'ambiente tra una quaterna proposta dalle associazioni ambientaliste.
(2) Per ogni membro del Comitato ambientale è nominato un membro supplente che sostituisce il membro effettivo in caso di assenza o impedimento. Il Comitato ambientale è legalmente costituito con la presenza dei due terzi dei componenti.
(3) La Giunta provinciale nomina con delibera i membri del Comitato ambientale e ne designa il o la presidente, nonché il o la vicepresidente.
(4) Il Comitato ambientale resta in carica per la durata della legislatura del Consiglio provinciale.
(5) Per particolari progetti il Comitato ambientale nomina a maggioranza assoluta dei suoi componenti altri membri con diritto di voto, scegliendoli tra esperti dipendenti dell'amministrazione provinciale oppure fra esperti esterni.
(6) Il Comitato ambientale svolge le funzioni del Comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, di cui alle leggi provinciali 20 novembre 1978, n. 66, e 4 giugno 1973, n. 12.2)