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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 5 aprile 2007, n. 21)
Valutazione ambientale per piani e progetti

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 17 aprile 2007, n. 16.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Ai fini della presente legge si intende per:

  1. "procedura di VAS" (procedura di valutazione ambientale strategica): l'insieme delle fasi e delle attività attraverso le quali si perviene alla valutazione ambientale strategica (VAS) di un programma o piano, all'individuazione delle possibili alternative e all'indicazione delle misure volte a evitare o ridurre gli effetti negativi;
  2. "piani e programmi": i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità Europea, previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
  3. "rapporto ambientale": la parte della documentazione del piano o del programma contenente le informazioni prescritte nell'allegato A della presente legge;
  4. "impatto ambientale": l'insieme degli effetti, diretti o indiretti, a breve o a lungo termine, permanenti o temporanei, singoli o cumulativi, positivi o negativi che i piani e programmi o progetti hanno sull'ambiente;
  5. "valutazione ambientale": l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;
  6. "procedura di VIA" (procedura di valutazione di impatto ambientale): l'insieme delle fasi e delle attività attraverso le quali si perviene alla stima dell'impatto ambientale di un'opera o di un intervento, all'individuazione delle possibili alternative e all'indicazione delle misure volte a evitare o ridurre gli effetti negativi;
  7. "aree protette": le aree sottoposte a vincoli specifici ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere c) e d), della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, o della direttiva 92/43/CEE e i parchi nazionali;
  8. "progetto": la documentazione organica e dettagliata relativa all'esecuzione di un'opera, costituita da una relazione descrittiva, dai disegni e da eventuali calcoli;
  9. "committente": l'autorità o il privato titolare del progetto;
  10. "studio di impatto ambientale": la parte della documentazione del progetto contenente le informazioni prescritte nell'allegato E della presente legge;
  11. "impianto IPPC" (Integrated Pollution Prevention and Control): l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato F e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
  12. "gestore": qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto;
  13. "migliori tecniche disponibili": la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi a evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso;
  14. "rapporto ambientale integrato": la parte della documentazione concernente gli impianti IPPC contenente le informazioni prescritte nell'allegato G della presente legge;
  15. "modifica dell'impianto IPPC": una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento, ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull'ambiente;
  16. "modifica sostanziale": una modifica dell'impianto IPPC che, a parere dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, potrebbe avere effetti negativi e significativi sugli esseri umani o sull'ambiente. In particolare, per ciascuna attività per la quale l'allegato F indica valori di soglia è sostanziale una modifica che dia luogo a un incremento del valore di una delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.
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