Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 17 aprile 2007, n. 16.
(1) Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, "Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di interesse provinciale", la persona rappresentante l'Agenzia nel Comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici può sottoporre il progetto all'esame dell'Agenzia.