Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 2 gennaio 2007, n. 1.
(1) Fino all'entrata in vigore della legge provinciale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, e comunque non oltre il 30 aprile 2009, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio stesso ai sensi dell'articolo 32, commi 4 e 5, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.