Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 2 gennaio 2008, n. 1.
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a intervenire, nei termini stabiliti nel protocollo d'intesa firmato tra il Ministro della difesa e il Presidente della Provincia il 10 agosto 2007, su compendi immobiliari dello Stato in cui hanno sede gli enti militari, nei limiti degli stanziamenti autorizzati sull'UPB 21210 del bilancio per l'esercizio 2008 e successivi, per un valore pari a quello attribuito ai beni immobiliari all'uopo da trasferirsi dal demanio statale al demanio provinciale.