Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 2 gennaio 2008, n. 1.
(1)La Giunta provinciale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria onerosa ai sensi dell’articolo 1944, primo comma, del codice civile, per la durata di cinque anni e per un importo massimo di 40 milioni di euro, a garanzia del pieno e puntuale adempimento delle obbligazioni di natura pecuniaria e finanziaria, assunte dalla Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A. per l’assunzione di prestiti finalizzati all’acquisto di mezzi di trasporto ferroviario.8)
(2) Qualora a seguito della prestata fideiussione la Provincia dovesse procedere a pagamenti per inadempimento della Strutture Trasporto Alto Adige s.p.a., la Giunta provinciale eserciterà il regresso contro la medesima società ai sensi dell'articolo 1950 del codice civile.
(3) La copertura degli eventuali oneri derivanti dai rischi conseguenti alla prestazione della garanzia fideiussoria ha luogo con i fondi stanziati annualmente nel bilancio provinciale ai sensi dell'articolo 30 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, (UPB 27215).
L'art. 9, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.