(1) Ai/alle presidenti, ai/alle vicepresidenti, agli amministratori delegati/alle amministratrici delegate e ai direttori/alle direttrici generali degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), dipendenti dalla Provincia autonoma di Bolzano o il cui ordinamento rientri nelle sue competenze anche delegate, o delle società a partecipazione mista pubblica e privata, è fatto divieto di esercitare attività imprenditoriali nel settore economico in cui viene fornito il servizio pubblico. In caso di violazione di tale norma, la Provincia autonoma di Bolzano revoca ai sensi della presente legge l'incarico affidato. 19)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.