In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

g) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 71)
Disposizioni in conncessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008
1

1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 1° agosto 2006, n. 31.

CAPO I
Disposizioni in materia di entrate

Art. 1

(1)2)

(2)3)

2)
Integra l'art. 7/ter della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
3)
Inserisce l'art. 8/ter nella L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

Art. 2 4)

4)
Riportato in nota all'art. 8/ter della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

Art. 3 5)

5)
Reca modifiche all'art. 1, comma 4, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

CAPO II
Disposizioni in materia di spesa

Art. 4 6)

6)
Riportato al n. VIII - D/a.

Art. 5

(1)(2)(3)6)

(4)(5)7)

6)
Riportato al n. VIII - D/a.
7)
Recano modifiche all'art. 8 della L.P. 20 agosto 1985, n. 12.

Art. 6 8)

8)
Riportato al n. VIII - A/y.

Art. 7 8)

8)
Riportato al n. VIII - A/y.

Art. 8 6)

6)
Riportato al n. VIII - D/a.

Art. 9 9)

9)
Inserisce l'art. 6/bis nella L.P. 12 giugno 1975, n. 26.

Art. 10 6)

6)
Riportato al n. VIII - D/a.

Art. 11 10)

10)
Inserisce l'art. 24/bis nella L.P. 17 febbraio 2000, n. 7.

Art. 12 8)

8)
Riportato al n. VIII - A/y.

Art. 13 6)

6)
Riportato al n. VIII - D/a.

CAPO III
Altre disposizioni

Art. 14

(1)11)

(2)12)

(3)13)

(4)14)

(5)15)

11)
Sostituisce l'art. 28, comma 2, della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.
12)
Sostituisce l'art. 37, comma 2, della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.
13)
Aggiunge il comma 5 all'art. 50 della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.
14)
Sostituisce il titolo del Capo VI della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.
15)
Inserisce l'art. 65/bis nella L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.

Art. 15 16)

16)
Sostituisce l'art. 12/bis della L.P. 14 dicembre 1998, n. 11.

Art. 16 17)

17)
Integra l'art. 11 della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.

Art. 17 18)

18)
Inserisce l'art. 17/ter nella L.P. 31 agosto 1974, n. 7.

Art. 18 19)

19)
Sostituisce l'art. 2/bis, comma 2, della L.P. 10 ottobre 1997, n, 14.

Art. 19 (Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico) 20) delibera sentenza

(1)21)

(2)La Giunta provinciale, sentita la conferenza di servizi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, integrata da un rappresentante della Ripartizione Opere idrauliche, dal direttore dell’Ufficio Elettrificazione e dal direttore dell’Ufficio Idrografico, per il rilascio di nuove concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico nonché due anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell’uso a fine idroelettrico, indice una gara a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenzae non discriminazione, per l’attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata trentennale, avendo particolare riguardo a un’offerta di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell’energia prodotta o della potenza installata.22)

(3)Nel bando di gara, pubblicato sul sito web della Provincia autonoma di Bolzano e sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, sono fissati, in armonia con il piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell’energia prodotta e della potenza installata nonché le prescrizioni ambientali da impartire secondo la valutazione della Conferenza di servizi di cui al comma 2. Nel bando di gara sono altresì indicati l’ammontare del corrispettivo e le modalitá per l’assegnazione o l’utilizzo delle opere, degli edifici, delle macchine e degli impianti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.23)

(4) In ogni caso la concessione deve essere compatibile con la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale, individuato sentiti i comuni, e con le priorità di messa in sicurezza idraulica del bacino stesso ai sensi della normativa vigente nonché con i deflussi ad uso idropotabile relativi alle concessioni che in via prioritaria dovessero essere assentite sul medesimo corpo idrico. Le concessioni che interessino un'altra regione o provincia autonoma sono rilasciate d'intesa con la regione o provincia interessata.24)

(4/bis) La valutazione delle offerte è effettuata, secondo i criteri previsti nel bando, da una commissione composta dal direttore della Ripartizione Acque ed energia, dal direttore dell’Agenzia dell’ambiente, dal direttore della Ripartizione Opere idrauliche e dal sindaco/dai sindaci del comune interessato/dei comuni interessati, o loro delegati.25)

(4/ter) Entro 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, su proposta della commissione di cui al comma 4/bis, la Giunta provinciale autorizza il rilascio della concessione; la concessione sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta relativo al progetto, fatta salva la procedura VIA, ove prevista, nonché il rilascio della relativa concessione edilizia.25)

(4/quater) Dell’avvenuto rilascio della concessione si dà notizia nel sito web della Provincia autonoma di Bolzano.25)

(5) Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano altresí nei casi di decadenza, rinuncia o revoca della concessione.

(6) È abrogata la legge provinciale 11 aprile 2005, n. 1, fatti salvi gli effetti di cui alle procedure di rilascio, proroga e rinnovo delle concessioni avviate per le domande presentate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 2005, n. 266(legge finanziaria 2006).

(7) Restano definite secondo le modalità della legge provinciale 11 aprile 2005, n. 1, le procedure concorrenziali per il rilascio della concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico per l'impianto Lasa/Martello, in scadenza in data 6 febbraio 2011, avviate con la pubblicazione delle domande sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 14 marzo 2006, n. 61, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige 24 marzo 2006, n. 12/III, ai sensi della legge provinciale 11 aprile 2005, n. 1.26)

(8) Le domande presentate successivamente all’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino- Alto Adige prima dell’entrata in vigore della presente legge, sono esaminate, acquisito il parere dei comuni territorialmente interessati, dell’Autorità di bacino ed in base alle valutazioni della conferenza dei servizi di cui al comma 2, secondo i criteri e le modalità di cui alla legge provinciale 11 aprile 2005, n. 1. 27)28)

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 296 del 04.11.2009 - Concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico di San Floriano di Egna - controversia sulla competenza tra le due province autonome
massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 422 del 12.12.2007 - Disposizioni provinciali in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico - Estinzione del processo.
20)
La rubrica è stata sostituita dall'art. 3 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
21)
Il comma 1 è stato abrogato dall'art. 42 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
22)
L'art. 19, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 33, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1, e poi così modificato dall'art. 12, comma 1, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.
23)
L'art. 19, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 2, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.
24)
L'art. 19, comma 4, è stato così integrato dall'art. 13, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4. La Corte Costituzionale ha dichiartato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 4, della L.P. 20 luglio 2006, n. 7, così come modificato dall'art. 13, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
25)
I commi 4/bis, 4/ter e 4/quater dell'art. 19 sono stati inseriti dall'art. 12, comma 3, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.
26)
Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 3 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
27)
L'art. 19, comma 8, è stato aggiunto dall'art. 12, comma 4, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.
28)
Vedi l'art. 4, comma 1, della .

Art. 19/bis (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica)

(1) In aderenza ai disposti recati all’articolo 15, comma 6-ter, del decreto , convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, rimangono confermate la durata e la validità trentennale delle nuove concessioni rilasciate secondo modalità ad evidenza pubblica in base all’articolo 19 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, per quelle in scadenza alla data del 31 dicembre 2010. Qualora alla data predetta, per una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l’individuazione del nuovo aggiudicatario della gara, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione per un periodo comunque non superiore a cinque anni, fino al subentro dell’aggiudicatario della gara da indirsi nei termini di cui all’articolo 19 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, alle condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti, salvo l’obbligo di versare annualmente alla Provincia, durante il periodo di proroga, per progetti di compensazione ambientale, da realizzarsi su proposta dei comuni rivieraschi, un canone annuo aggiuntivo di 38 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione. Nel caso in cui in tale periodo si rendano necessari interventi eccedenti l’ordinaria manutenzione, si applica l’articolo 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) I canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica per uso idroelettrico sono rideterminati in 9,65 euro per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta fino a 220 kW, con una quota annua esente di 50,00 euro, in 11,95 euro per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta da 220 kW fino a 3.000 kW e in 27,15 euro per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta oltre 3.000 kW.

(3) La forza motrice nominale è calcolata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte e a valle del meccanismo motore e viene assunta quando l'impianto è fermo, e il canone è regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno.

(4) Per le concessioni di derivazione da più acque pubbliche, che vengono gestite con un unico impianto, si applica un canone unico, quello maggiore.

(5) Una quota pari a 0,95 euro del canone per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta è finalizzata al mantenimento o miglioramento della fauna ittica delle acque pubbliche secondo criteri e modalità da fissarsi dalla Giunta provinciale.

(6) Almeno il 50 per cento delle somme incassate dalla Provincia autonoma di Bolzano a titolo di canoni demaniali annui per utenze di acqua pubblica, al netto degli importi di cui al comma 5, ma comunque l’importo pari a 10,6 milioni di euro, sarà assegnato annualmente ai comuni nei termini e nei modi fissati dalla Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio dei comuni.

(7) Gli importi di cui ai commi 2, 5 e 6 possono essere aggiornati ogni biennio dalla Giunta provinciale in base alle variazioni del costo della vita secondo l’indice ISTAT. I relativi importi vengono arrotondati per eccesso o per difetto a unità di 10 centesimi.29)

29)
L'art. 19/bis è stato inserito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.

Art. 20

(1)30)

(2)31)

(3)(4)32)

30)
Integra l'art. 1della L.P. 15 aprile 1991, n. 10.
31)
Integra l'art. 30 della L.P. 15 aprile 1991, n. 10.
32)
Reca modifiche all'art. 32/bis della L.P. 15 aprile 1991, n. 10.

Art. 21 6)

6)
Riportato al n. VIII - D/a.

Art. 22 33)

33)
Integra l'art. 4 della L.P. 13 settembre 1973, n. 49.

Art. 23 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogati:

  1. l'articolo 33 della legge provinciale 31 gennaio 2001, n. 2;
  2. i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 della legge provinciale 28 luglio 2003, n. 12.

Art. 24 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Allegati34)

34)
Omissis.