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In vigore al: 11/09/2012

l) Legge provinciale 3 luglio 2006, n. 61)
Tutela della salute dei non fumatori e disposizioni in materia di personale sanitario

1)

Pubblicata nel B.U. 11 luglio 2006, n. 28.

Art. 1 (Campo di applicazione)

(1) È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti a utenti o al pubblico.

(2) È altresì vietato fumare nei luoghi aperti di pertinenza delle scuole per l'infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e di ogni altra struttura per giovani.

(3) I luoghi e le strutture di cui al comma 2 sono definiti con regolamento di esecuzione.

Art. 2 (Deroghe)

(1) Nei locali chiusi di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere riservate a chi fuma una o più aree, come tali contrassegnate.

(2) Nei locali di cui al comma 1, il totale delle superfici delle aree riservate a chi fuma deve comunque essere inferiore al totale delle superfici delle aree riservate ai non fumatori. Le aree riservate a chi fuma devono essere dotate di impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria regolarmente funzionanti.

(3) La struttura e la dimensione dei locali e delle aree di cui al comma 1 devono essere adeguate ai requisiti igienici, tecnici e strutturali, disciplinati con regolamento di esecuzione.

(4) Permane il divieto di fumare in tutte le aree sin tanto che non siano state completate le operazioni di adeguamento.

(5) Non è consentito creare aree per chi fuma nelle scuole per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado e in ogni altra struttura per giovani e nei locali di cui all'articolo 1, comma 1, nei quali vengono somministrati pasti. Nel regolamento di esecuzione è individuata la tipologia sia di tali locali, sia dei pasti ivi somministrati.

Art. 3 (Osservanza del divieto)

(1) Coloro cui spetta per legge assicurare l'ordine all'interno dei locali, luoghi e strutture indicati all'articolo 1, curano l'osservanza del divieto mediante:

  1. l'affissione in posizione visibile dell'apposita segnaletica;
  2. la corretta manutenzione degli impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria nelle aree di cui all'articolo 2, riservate a chi fuma.

Art. 4 (Sanzioni amministrative pecuniarie)

(1) I trasgressori delle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 a euro 275; la misura della sanzione è raddoppiata, qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

(2) L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 220 a euro 2.200; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi in cui gli impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria, di cui al regolamento di esecuzione, non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.

Art. 52)

2)

Reca modifiche all'art. 50 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 6 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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