Pubblicata nel B.U. 30 maggio 2006, n. 22.
(1) I servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e g), e l'ufficio patenti attuano gli interventi di prevenzione e i trattamenti sanitari per quanto concerne le persone segnalate per guida di auto- e motoveicoli in stato di coscienza alterata da sostanze psicoattive.