Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 3 gennaio 2006, n. 1.
(1) Le spese per le quali l'assessore provinciale alle finanze e bilancio può esercitare la facoltà prevista dall'articolo 18 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, sono descritte nell'allegato n. 1 al bilancio.
(2) La dotazione del fondo di riserva per spese obbligatorie è determinata per l'anno finanziario 2007 in 6 milioni di euro.