(1) L'assessore/L' assessora provinciale competente in materia di mobilità approva le tariffe massime per le corse singole, le modalità dell'esercizio, salvo quanto disposto dall'articolo 26, e, se del caso, gli orari.
(2) Alle linee funiviarie in concessione che collegano località stabilmente abitate si applica l'articolo 1, comma 3, della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche.
(3) Le tabelle contenenti le tariffe di trasporto, gli orari di servizio e le disposizioni per i viaggiatori vanno esposte in posizione ben visibile per il pubblico.
(4) Il/La titolare della concessione deve essere coperto/a da garanzia assicurativa contro gli infortuni e per i danni arrecati da fatto proprio o dai/dalle dipendenti alle persone e alle cose trasportate nonché per danni a terzi e cose. Con regolamento di esecuzione è stabilita la misura minima della copertura assicurativa per ogni tipo di impianto.
(5) La mancata copertura assicurativa comporta l'immediata sospensione dell'esercizio e, qualora il/la titolare della concessione non provveda entro dieci giorni dalla contestazione, la decadenza della concessione.