(1) La concessione può essere modificata, su richiesta del/della titolare della stessa o d'ufficio, quando si rendono necessarie varianti sostanziali alla linea, determinate con regolamento di esecuzione.
(2) Su richiesta, la concessione può essere rinnovata. In tale sede possono essere proposte modifiche delle caratteristiche dell'impianto a fune mediante presentazione del progetto preliminare.
(3) I relativi procedimenti sono disciplinati con regolamento di esecuzione.
(4) Ottenuto il rinnovo o la modifica della concessione, il/la titolare della concessione deve presentare il progetto funiviario definitivo delle eventuali modifiche.
(5) Qualora il/la titolare della concessione non richieda o non ottenga il rinnovo della concessione, gli enti pubblici locali o loro consorzi e le imprese private a partecipazione pubblica possono acquistare gli impianti realizzanti linee funiviarie di prima e di seconda categoria dietro pagamento dell'indennità determinata ai sensi dell'articolo 13 e mettere in servizio gli stessi, previo rilascio di nuova concessione. In caso di rinuncia da parte di tali enti, chiunque può chiedere l'acquisto dell'impianto.
(6) Se la domanda di rinnovo non viene presentata in tempo utile, l'esercizio rimane sospeso sino al rilascio del provvedimento di rinnovo della concessione.