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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.

Art. 6 (Cauzione)

(1) Il/La richiedente la concessione per la costruzione e l'esercizio di un impianto a fune in servizio pubblico deve costituire una cauzione da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 6.000,00 euro. L'effettivo ammontare viene stabilito con regolamento di esecuzione, tenuto conto del tipo di impianto.

(2) Per le sciovie a fune bassa nell'ambito delle scuole di sci non deve essere costituita cauzione.

(3) La cauzione è svincolata quando:

  1. la linea funiviaria ottiene il nullaosta all'apertura dell'impianto al pubblico servizio;
  2. la concessione viene negata;
  3. la mancata realizzazione della linea funiviaria dipende dal diniego da parte di altri uffici espresso ai sensi di legge.

(4) Metà della cauzione viene incamerata in caso di mancata realizzazione della linea nel termine fissato nella concessione o in caso di rinuncia alla concessione prima della realizzazione della linea. Il termine decorre dalla data di rilascio della concessione e non può superare i due anni per le sciovie ed i tre anni per gli altri impianti a fune. In caso di impianti innovativi tale termine può essere prolungato rispettivamente di dodici e di diciotto mesi.