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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.

Art. 4 (Categorie delle linee funiviarie)

(1) Le linee funiviarie in servizio pubblico si suddividono in tre categorie:

  1. la prima categoria comprende le linee che costituiscono, da sole o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi, realizzate mediante impianti con veicoli chiusi, aventi le caratteristiche fissate con regolamento di esecuzione;
  2. la seconda categoria comprende le linee che:
    1. creano un collegamento di trasporto, realizzato mediante funicolari terrestri o funivie aeree;
    2. fanno parte di un sistema di linee riconosciuto ai sensi dell'articolo 19;
  3. la terza categoria comprende le linee realizzate mediante sciovie che non fanno parte di un sistema di linee riconosciuto e che non sono classificate ai sensi delle lettere a) e b).