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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.

Art. 28 (Oneri di collaudo e di sorveglianza)

(1) Con regolamento d'esecuzione sono determinati:

  1. l'ammontare degli onorari di collaudo;
  2. i costi convenzionali degli impianti, da prendere come base per il calcolo degli onorari di collaudo;
  3. l'ammontare delle spese annue di sorveglianza;
  4. le modalità di versamento degli importi di cui alle lettere a) e c).

(2) Gli onorari di collaudo, le relative spese e i rimborsi spettanti ai collaudatori/alle collaudatrici nonché le spese annue per la sorveglianza sono dovuti dal/dalla titolare della concessione.

(3) Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni l'onorario di collaudo è ridotto di un terzo.

(4) Al coadiutore tecnico/Alla coadiutrice tecnica come segretario/segretaria della commissione di collaudo spetta un compenso nella misura del 70 per cento dell'onorario di collaudo.

(5) Il personale dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari ha diritto alla libera circolazione sugli impianti.

(6) I/Le titolari della concessione trasportano gratuitamente i/le componenti della Commissione per le funicolari aeree e terrestri di cui all'articolo 24, comma 3, e il personale provinciale incaricato della sorveglianza sulle piste da sci.