Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.
(1) La sorveglianza sugli impianti è effettuata dall'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, che dispone in qualsiasi momento ed almeno una volta ogni due anni ispezioni e verifiche funzionali e può imporre prescrizioni.
(1/bis) Per le funivie monofune con movimento unidirezionale e le sciovie tali ispezioni e verifiche funzionali possono essere effettuate ogni quattro anni.5)
(2) In presenza di fatti tali da pregiudicare la sicurezza dell'impianto, il direttore/la direttrice dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari sospende l'esercizio fino alla loro eliminazione.
(3) L'impianto o le parti di esso sono sottoposti periodicamente a revisione generale e speciale, nei termini e secondo le modalità determinati con regolamento di esecuzione.
(4) Dopo la revisione generale l'impianto è nuovamente sottoposto a collaudo funzionale ed è rilasciato un nuovo nullaosta per il proseguimento dell'esercizio pubblico.
L'art. 27, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 11, comma 1, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.