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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.

Art. 27 (Sorveglianza tecnica sull'impianto e revisioni periodiche)

(1) La sorveglianza sugli impianti è effettuata dall'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, che dispone in qualsiasi momento ed almeno una volta ogni due anni ispezioni e verifiche funzionali e può imporre prescrizioni.

(1/bis) Per le funivie monofune con movimento unidirezionale e le sciovie tali ispezioni e verifiche funzionali possono essere effettuate ogni quattro anni.5)

(2) In presenza di fatti tali da pregiudicare la sicurezza dell'impianto, il direttore/la direttrice dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari sospende l'esercizio fino alla loro eliminazione.

(3) L'impianto o le parti di esso sono sottoposti periodicamente a revisione generale e speciale, nei termini e secondo le modalità determinati con regolamento di esecuzione.

(4) Dopo la revisione generale l'impianto è nuovamente sottoposto a collaudo funzionale ed è rilasciato un nuovo nullaosta per il proseguimento dell'esercizio pubblico.

5)

L'art. 27, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 11, comma 1, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.