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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.

Art. 23 (Accesso alla proprietà privata)

(1) Chi richiede il rilascio di una concessione per una linea funiviaria può introdursi nelle proprietà private e compiervi, eventualmente assistito da personale tecnico di sua fiducia, le opportune rilevazioni, su autorizzazione dell'assessore/dell'assessora provinciale competente in materia di mobilità e previo avviso ai proprietari/alle proprietarie almeno cinque giorni prima da parte dell'assessore stesso/dell'assessora stessa. Nell'avviso sono indicate le generalità delle persone che si possono introdurre nelle proprietà private. I proprietari interessati/Le proprietarie interessate possono assistere alle operazioni o farsi rappresentare da persone di fiducia. La comunicazione è pubblicata nei termini di cui sopra all'albo dei comuni interessati. Tale adempimento è sufficiente a consentire l'accesso ai fondi, quando i proprietari/le proprietarie non sono reperibili o vi sia difficoltà nella loro identificazione.