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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.

Art. 17 (Linee funiviarie interferenti)

(1) Sono linee funiviarie interferenti quelle che servono sostanzialmente alle stesse finalità di trasporto, che hanno le medesime fonti di traffico e che realizzano una importante e diretta integrazione di esercizio.

(2) Le concessioni di linee funiviarie parallele, intersecanti o comunque interferenti con altre linee già concesse, a parità di soluzioni proposte, sono rilasciate preferibilmente ai titolari, anche associati, di linee già in concessione.