Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.
(1) Sono linee funiviarie interferenti quelle che servono sostanzialmente alle stesse finalità di trasporto, che hanno le medesime fonti di traffico e che realizzano una importante e diretta integrazione di esercizio.
(2) Le concessioni di linee funiviarie parallele, intersecanti o comunque interferenti con altre linee già concesse, a parità di soluzioni proposte, sono rilasciate preferibilmente ai titolari, anche associati, di linee già in concessione.