Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.
(1) Le concessioni di linee che si dipartono dai terminali o dalle vicinanze di linee già esistenti, a parità di soluzioni proposte, sono rilasciate preferibilmente al titolare/alle titolari della linea già in concessione, a condizione che le nuove linee costituiscano continuazione e integrazione del servizio di quelle concesse.