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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.

Art. 16 (Diramazione e prolungamento di linee)

(1) Le concessioni di linee che si dipartono dai terminali o dalle vicinanze di linee già esistenti, a parità di soluzioni proposte, sono rilasciate preferibilmente al titolare/alle titolari della linea già in concessione, a condizione che le nuove linee costituiscano continuazione e integrazione del servizio di quelle concesse.