Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.
(1) Le funivie per le quali è richiesto il nullaosta all'esercizio vanno sottoposte periodicamente a prove e verifiche da parte di una persona esperta di funivie, al fine di accertarne la sicurezza.
(2) Per tutti gli altri impianti il sindaco/la sindaca può disporre la loro verifica ad opera di una persona esperta di funivie, al fine di accertarne la sicurezza.