Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.
(1) La Giunta provinciale può concedere contributi in conto capitale nella misura massima dell'80 per cento del costo di investimento per l'apposizione delle segnalazioni delle funivie in servizio privato come ostacoli alla navigazione aerea.