In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

Visualizza documento intero
1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.

Art. 35 (Norme di sicurezza per le funivie)

(1) Alle funivie adibite al trasporto di persone e cose, utilizzate per rifugi alpini e per scopi agricoli e come tali escluse dalla direttiva 2000/9/CE del 20 marzo 2000, si applicano le norme tecniche di sicurezza di cui all'articolo 42. Con regolamento d'esecuzione possono essere previste specifiche disposizioni semplificative.

(2) Per le grandi e piccole teleferiche per il trasporto di cose le norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio sono fissate con regolamento di esecuzione.