Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.
(1) Alle funivie adibite al trasporto di persone e cose, utilizzate per rifugi alpini e per scopi agricoli e come tali escluse dalla direttiva 2000/9/CE del 20 marzo 2000, si applicano le norme tecniche di sicurezza di cui all'articolo 42. Con regolamento d'esecuzione possono essere previste specifiche disposizioni semplificative.
(2) Per le grandi e piccole teleferiche per il trasporto di cose le norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio sono fissate con regolamento di esecuzione.