Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.
(1) Il sindaco/La sindaca rilascia il nullaosta necessario all'esercizio dei seguenti impianti:
(2) Il nullaosta all'esercizio è rilasciato a condizione che l'impianto sia stato collaudato da parte di un esperto/un' esperta di funivie secondo le modalità stabilite con regolamento di esecuzione e che sia stata stipulata un'assicurazione contro i danni provocati dall'impianto a persone, animali o cose. I limiti minimi di massimale assicurativo sono stabiliti con regolamento di esecuzione, tenuto conto delle dimensioni, delle caratteristiche e dell'ubicazione dei singoli impianti.
(3) Il rilascio della concessione edilizia e del nullaosta all'esercizio per le funivie di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a), è subordinato al parere tecnico da parte dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari.