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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.

Art. 33 (Nullaosta all'esercizio)

(1) Il sindaco/La sindaca rilascia il nullaosta necessario all'esercizio dei seguenti impianti:

  1. funivie per il trasporto di persone e cose;
  2. grandi teleferiche per il trasporto esclusivo di cose;
  3. piccole teleferiche e palorci per il trasporto esclusivo di cose nonché teleferiche temporanee per il trasporto di legname, che attraversano opere pubbliche, edifici abitati o strade classificate pubbliche, tranne nel caso in cui tali impianti attraversino strade provinciali, strade in gestione alla Provincia, strade comunali o la rete viaria rurale, purchè siano adottate idonee misure di protezione oppure la chiusura temporanea delle strade interessate od opere di protezione, come definite nel regolamento di esecuzione. Il concetto di "idonee misure di protezione" verrà stabilito con regolamento di esecuzione.

(2) Il nullaosta all'esercizio è rilasciato a condizione che l'impianto sia stato collaudato da parte di un esperto/un' esperta di funivie secondo le modalità stabilite con regolamento di esecuzione e che sia stata stipulata un'assicurazione contro i danni provocati dall'impianto a persone, animali o cose. I limiti minimi di massimale assicurativo sono stabiliti con regolamento di esecuzione, tenuto conto delle dimensioni, delle caratteristiche e dell'ubicazione dei singoli impianti.

(3) Il rilascio della concessione edilizia e del nullaosta all'esercizio per le funivie di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a), è subordinato al parere tecnico da parte dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari.