Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.
(1) Le funivie si suddividono in:
(2) Per piccole teleferiche si intendono quelle con un carico utile massimo da fissare con regolamento di esecuzione.
(3) Per palorci si intendono fili o funi a sbalzo, senza fune traente, per il trasporto di cose a gravità.
(4) Le teleferiche temporanee per trasporto di legname sono quelle montate per un periodo di tempo limitato.