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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.

Art. 32 (Suddivisione delle funivie)

(1) Le funivie si suddividono in:

  1. funivie per il trasporto di persone e cose;
  2. grandi teleferiche per il trasporto esclusivo di cose;
  3. piccole teleferiche e palorci per il trasporto esclusivo di cose, nonché teleferiche temporanee per trasporto di legname.

(2) Per piccole teleferiche si intendono quelle con un carico utile massimo da fissare con regolamento di esecuzione.

(3) Per palorci si intendono fili o funi a sbalzo, senza fune traente, per il trasporto di cose a gravità.

(4) Le teleferiche temporanee per trasporto di legname sono quelle montate per un periodo di tempo limitato.