(1) La Giunta provinciale nomina una commissione tecnica per ciascun prodotto o categoria di prodotti ai quali è riconosciuta la possibilità di utilizzare il "Marchio di qualità con indicazione d'origine" o che rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge ai sensi dell'articolo 2.
(2) Le commissioni tecniche sono composte al massimo da nove membri, in maggioranza rappresentanti dei produttori/delle produttrici e degli utilizzatori/delle utilizzatrici del marchio. I restanti componenti sono rappresentanti delle associazioni di produttori o di gruppi di interesse della rispettiva categoria di prodotti.
(3) Durante le riunioni delle commissioni, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e la Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio sono rappresentate rispettivamente da una persona. Uno dei due rappresentanti funge da verbalizzante.
(4) Le commissioni tecniche:
(5) Si può prescindere dalla costituzione di una commissione tecnica, se la Giunta provinciale incarica dello svolgimento dei compiti indicati in questo articolo un organismo già operativo per una determinata categoria di prodotti.