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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 121)
Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del "marchio di qualità con indicazione di origine"

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 3 gennaio 2006, n. 1.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

(1) La presente legge si applica ai prodotti o alle categorie di prodotti previste dal regolamento 92/2081/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, e dal regolamento 92/2082/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, o che, conformemente al diritto comunitario, godono di particolare tutela nell'Unione Europea e rispondono a determinati requisiti qualitativi.

(2) Rientrano fra i prodotti di cui al comma 1:

  1. i prodotti recanti il "marchio di qualità con indicazione di origine" adottato con la presente legge;
  2. i prodotti contrassegnati dalla denominazione di origine protetta (DOP);
  3. i prodotti contrassegnati dalla specialità tradizionale garantita (STG);
  4. i prodotti contrassegnati dalla indicazione geografica protetta (IGP);
  5. i vini di qualità di cui al regolamento 1999/1493/CE del Consiglio del 17 maggio 1999;
  6. prodotti di produzione biologica di cui al regolamento 91/2092/CEE del Consiglio del 24 giugno 1991. 2)
2)
La lettera f) è stata aggiunta dall'art. 1 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.