In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 121)
Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del "marchio di qualità con indicazione di origine"

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 3 gennaio 2006, n. 1.

Art. 13 (Vigilanza e sanzioni)

(1) Il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge, dei disciplinari e dei contratti d'uso del marchio. Il direttore/la direttrice può affidare il predetto compito a un altro ente pubblico.

(2) Fatta salva, comunque, l'applicazione delle norme penali, l'abusivo o indebito utilizzo del "Marchio di qualità con indicazione d'origine" o la violazione delle disposizioni del disciplinare o del contratto d'uso del marchio è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00. Per ogni successiva violazione commessa nell'arco di 24 mesi, l'importo della sanzione viene quintuplicato. Le somme riscosse sono introitate dall'ente che ha irrogato la sanzione.

(3) In caso di violazione grave delle disposizioni del disciplinare o del contratto d'uso del marchio, l'assessore o l'assessora provinciale competente in materia di commercio può sospendere l'autorizzazione fino a sei mesi. In caso di recidiva l'autorizzazione è revocata.