In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 121)
Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del "marchio di qualità con indicazione di origine"

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 3 gennaio 2006, n. 1.

Art. 10 (Uso del marchio e relativo contratto)  delibera sentenza

(1) Il diritto a utilizzare il marchio di qualità può essere concesso a imprese del settore agricolo e alimentare, a produttori/produttrici di generi alimentari e ad aziende commerciali.

(2) L'utilizzazione del marchio è autorizzato dall'assessore o assessora provinciale competente in materia di commercio, sentito il parere dell'organismo di controllo e previa sottoscrizione del contratto all'uso del marchio.

(3) L'autorizzazione all'uso del marchio di qualità per un nuovo prodotto o una nuova categoria di prodotti è rilasciata dalla Giunta provinciale, previo parere del Comitato per la qualità.

massimeDelibera N. 3922 del 30.10.2006 - Legge provinciale 22.12.2005, n. 12, articolo 10: autorizzazione all'uso del „marchio di qualità con indicazione di origine" per le nuove categorie di prodotti “Erbe officinali ed aromatiche" e “Carne"