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In vigore al: 11/09/2012

Legge provinciale 18 novembre 2005, n. 111)
Iniziativa popolare e referendum

1)

Pubblicata nel B.U. 29 novembre 2005, n. 48.

CAPO I
Iniziativa popolare

Art. 1 (Presupposti)

(1) L'iniziativa popolare delle leggi provinciali è esercitata da almeno 8.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia, che hanno diritto al voto per le elezioni del Consiglio provinciale.

Art. 2 (Proposta di iniziativa popolare)

(1) La proposta di iniziativa popolare contiene il testo del progetto di legge, redatto nelle lingue italiana e tedesca, diviso per articoli, una relazione illustrativa sulle finalità e il contenuto e, qualora siano previste nuove o maggiori spese a carico del bilancio della Provincia, l'indicazione del relativo onere finanziario ed i modi per farvi fronte.

(2) La proposta è presentata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale da almeno tre promotori iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia, che hanno diritto al voto per le elezioni del Consiglio provinciale, unitamente ai fogli per la raccolta delle firme per la vidimazione da parte del Segretario generale del Consiglio provinciale o persona da lui delegata.

(3) I fogli destinati alla raccolta delle firme devono contenere il testo del progetto di legge e devono essere numerati progressivamente.

Art. 3 (Raccolta e deposito delle firme)

(1) L'elettore appone in calce al progetto di legge la propria firma e accanto alla stessa sono indicati per esteso nome, cognome, luogo e data di nascita e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

(2) La firma dell'elettore è autenticata:

  1. dal notaio, dal giudice di pace, dai cancellieri e collaboratori delle cancellerie della corte d'appello e del tribunale, dai segretari della procura della Repubblica;
  2. dal Presidente della Provincia, dal Presidente del Consiglio provinciale, dagli assessori provinciali, dai consiglieri provinciali, che comunicano la propria disponibilità al Presidente della Provincia;
  3. dal sindaco, dal presidente e vicepresidente del consiglio circoscrizionale, dagli assessori comunali, dal presidente del consiglio comunale, dai consiglieri comunali che comunicano la propria disponibilità al sindaco, e dal segretario comunale; la competenza per l'autenticazione da parte delle suddette persone è circoscritta al comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto;
  4. dal presidente e dal segretario generale della comunità comprensoriale nel cui territorio è compreso il comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto;
  5. dai funzionari incaricati dal Presidente della Provincia, dal sindaco e dal presidente della comunità comprensioriale.

(3) L'autenticazione può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio, con indicazione del numero di firme contenute nel foglio.

(4) Raggiunto il numero minimo di firme necessarie, i promotori depositano i relativi fogli presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale.

Art. 4 (Esame di ammissibilità)

(1) L'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale verifica e computa le firme al fine di accertare l'ammissibilità della proposta di iniziativa popolare.

(2) L'iniziativa popolare è dichiarata inammissibile, se

  1. le firme non sono state depositate entro quattro mesi dalla data di restituzione dei fogli vidimati;
  2. non è stato raggiunto il numero minimo di firme necessarie.

(3) Se l’iniziativa popolare è risultata ammissibile, il Presidente del Consiglio provinciale assegna il progetto di legge alla commissione legislativa competente per materia. Conclusa la trattazione da parte della commissione legislativa, o comunque trascorsi sei mesi dall’assegnazione senza che la commissione abbia concluso la trattazione del progetto di legge, lo stesso è iscritto al primo punto dell’ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio provinciale, il quale deve concluderne la trattazione entro i successivi sei mesi. 2)

(4) In caso di una modifica sostanziale della disciplina complessiva o delle circostanze che hanno indotto alla presentazione dell’iniziativa popolare, i promotori possono ritirare la stessa con comunicazione motivata all’Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale. La comunicazione del ritiro può avvenire fino a quando non è stato votato in Consiglio provinciale il passaggio alla discussione articolata. Tale comunicazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 3)

2)

L'art. 4, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 7 settembre 2009, n. 4.

3)

L'art. 4, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, della L.P. 7 settembre 2009, n. 4.

CAPO II
Referendum abrogativo

Art. 5 (Presupposti)

(1) Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge provinciale è indetto quando lo richiedano almeno 13.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia, che hanno diritto al voto per le elezioni del Consiglio provinciale. Le firme, raccolte nel termine di quattro mesi dalla restituzione dei fogli vidimati, vanno depositate presso la Ripartizione provinciale Servizi centrali.

(2) Il referendum abrogativo non può essere richiesto per le leggi tributarie e di bilancio, per la disciplina degli emolumenti spettanti al personale ed agli organi della Provincia, e per le disposizioni che riguardano questioni attinenti ai diritti e alla tutela dei gruppi linguistici.

Art. 6 (Richiesta di referendum)

(1) La richiesta di referendum va promossa da almeno 30 elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia, che hanno diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale, ed è presentata alla Ripartizione provinciale Servizi centrali.

(2) Nella richiesta sono indicati nome, cognome e domicilio dei singoli promotori, la cui firma va autenticata, e il nominativo del promotore che rappresenta i promotori e che riceve le comunicazioni previste dal procedimento. 4)

(3) La richiesta di referendum non può essere presentata nei dodici mesi che precedono la fine della legislatura del Consiglio provinciale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio provinciale.

4)

L'art. 6, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 7 settembre 2009, n. 4.

Art. 7 (Quesito referendario)

(1) Il quesito referendario va redatto nelle lingue italiana e tedesca, completando la formula "Volete che sia abrogata ..." con la data, il numero ed il titolo della legge. In caso di abrogazione parziale, va indicato anche il numero degli articoli o dei commi, sui quali si chiede il referendum. Il quesito può contenere anche una sintesi dell'oggetto del referendum.

(2) In caso di referendum per l'abrogazione di parti di uno o più articoli di legge, va trascritto anche il testo letterale delle disposizioni delle quali si propone l'abrogazione.

Art. 8 (Commissione per i procedimenti referendari)

(1) Entro 15 giorni dalla presentazione di richiesta di referendum è istituita la Commissione per i procedimenti referendari, la quale delibera sull'ammissibilità del referendum, riesamina i voti contestati e proclama il risultato dei referendum. La commissione è composta:

  1. da un magistrato del Tribunale di Bolzano;
  2. da un magistrato della Sezione di controllo della Corte dei conti avente sede a Bolzano;
  3. da un magistrato della Sezione autonoma per la provincia di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa.

(2) I componenti della Commissione per i procedimenti referendari sono individuati mediante sorteggio, a cura del Direttore della Ripartizione provinciale Servizi centrali, di un membro effettivo e di un membro supplente nell'ambito di ciascuna delle tre terne di nomi, proposti dai presidenti rispettivamente del Tribunale di Bolzano, della Sezione di controllo della Corte dei Conti avente sede a Bolzano e della Sezione autonoma per la provincia di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa.

(3) Le funzioni di segretario della Commissione per i procedimenti referendari sono svolte dal Direttore della Ripartizione provinciale Servizi centrali o da persona da lui delegata.

(4) La Commissione per i procedimenti referendari elegge nel proprio seno il Presidente, che convoca e dirige le sedute, ed il suo sostituto. Essa delibera in presenza di tutti i componenti e a maggioranza di voti.

(5) Ai membri della Commissione per i procedimenti referendari competono le indennità di cui alla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, previste per le commissioni a rilevanza esterna.

Art. 9 (Esame di ammissibilità)

(1) La Commissione per i procedimenti referendari procede all’esame di ammissibilità entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di un referendum, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito alla competenza provinciale della materia oggetto del referendum, alla conformità della richiesta alle disposizioni della Costituzione, dello Statuto speciale e ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali nonché in merito ai presupposti e ai limiti previsti dalla presente legge. 5)

(1/bis) La Ripartizione provinciale Servizi centrali comunica ai promotori le eventuali riserve espresse dalla Commissione in sede di esame ai sensi del comma 1. Entro 20 giorni i promotori possono integrare o riformulare la richiesta di referendum, dopodiché la Commissione si pronuncia sull’ammissibilità dello stesso. Se dichiara ammissibile il referendum, può essere avviata la raccolta delle firme. 6)

(2) La Ripartizione provinciale Servizi centrali comunica ai promotori la decisione della Commissione per i procedimenti referendari sull'ammissibilità del referendum e, nel caso in cui il referendum sia stato dichiarato ammissibile, invita gli stessi a presentare, per la vidimazione, i fogli destinati alla raccolta delle firme.

5)

L'art. 9, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 7 settembre 2009, n. 4.

6)

L'art. 9, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 3, comma 2, della L.P. 7 settembre 2009, n. 4.

Art. 10 (Raccolta e deposito delle firme)

(1) Per la vidimazione dei fogli, la raccolta e l'autenticazione delle firme si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 11 (Esame di procedibilità)

(1) Entro 30 giorni dalla consegna dei fogli contenenti le firme la Commissione per i procedimenti referendari verifica:

  1. la regolarità delle firme raccolte, conteggiando anche le firme dei promotori;
  2. se la legge o le singole disposizioni di legge oggetto del referendum siano state nel frattempo abrogate o modificate.

(2) Nel caso in cui non sia stato raggiunto il numero minimo di firme valide necessarie o la legge o singole disposizioni di legge da sottoporre a referendum siano state nel frattempo abrogate o modificate nei loro contenuti essenziali, la Commissione dichiara l'improcedibilità del referendum.

(3) Nel caso in cui la legge o singole disposizioni di legge da sottoporre a referendum siano state nel frattempo abrogate parzialmente o modificate in parti non essenziali, sono sottoposte a referendum le disposizioni che sono rimaste in vigore o hanno subito modifiche solo marginali. In tal caso la Commissione adegua o riformula il quesito.

Art. 12 (Indizione del referendum)

(1) Ricevuta la comunicazione relativa alla decisione sulla procedibilità della richiesta di referendum abrogativo, il Presidente della Provincia indice il referendum, fissando la data per lo svolgimento dello stesso in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. Nel relativo decreto da emanarsi non meno di cinquanta e non più di sessanta giorni dallo svolgimento del referendum è riportato anche il quesito da sottoporre agli elettori.7)

(2) Se sono stati dichiarati procedibili più referendum ai sensi della presente legge, essi si svolgono contemporaneamente, con un’unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno. Lo svolgimento di uno o più referendum può essere rinviato a un’altra data nel caso in cui siano già stati indetti nell’arco dell’anno altri referendum statali, regionali o provinciali di cui alla legge provinciale 17 luglio 2002, n. 10, cui abbinarlo o abbinarli. Lo svolgimento contemporaneo di referendum ai sensi della presente legge e di elezioni a livello comunale, provinciale, statale o europeo non è consentito. 8)

(3) Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e dello stesso è data notizia mediante manifesti da affiggersi, a cura dei comuni, almeno 30 giorni prima della data di votazione.

(4) La Ripartizione provinciale Servizi centrali garantisce un'informazione oggettiva ed equilibrata sull'oggetto della votazione e la pubblicizza sui mezzi di informazione locali.

(5) Ogni attività ed operazione relativa allo svolgimento del referendum è sospesa nei dodici mesi che precedono la fine della legislatura del Consiglio provinciale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio provinciale.

(6) Se prima della data prevista per lo svolgimento del referendum sia intervenuta l'abrogazione o una sostanziale modifica della legge o di singole disposizioni di legge cui si riferisce il referendum, il Presidente della Provincia, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, dichiara che il referendum non ha luogo.

(7) Se prima della data prevista per lo svolgimento del referendum è intervenuta l’abrogazione parziale o una modifica non sostanziale della legge o delle disposizioni di legge cui si riferisce il referendum, il referendum si svolge sul quesito adeguato o riformulato dalla Commissione. 9)

(8) In caso di una modifica sostanziale della disciplina complessiva o delle circostanze che hanno indotto alla presentazione della richiesta di referendum, i promotori possono presentare alla Ripartizione provinciale Servizi centrali la comunicazione motivata di considerare superato il referendum, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Provincia che indice il referendum. Tale comunicazione e il decreto del Presidente della Provincia che dichiara che il referendum non ha luogo sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.10)

7)

L'art. 12, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 7 settembre 2009, n. 4.

8)

L'art. 12, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 2, della L.P. 7 settembre 2009, n. 4.

9)

L'art. 12, comma 7, è stato aggiunto dall'art. 4, comma 3, della L.P. 7 settembre 2009, n. 4.

10)

L'art. 12, comma 8, è stato aggiunto dall'art. 4, comma 4, della L.P. 7 settembre 2009, n. 4.

Art. 13 (Proclamazione dei risultati)

(1) Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli uffici elettorali di sezione della provincia, la Commissione per i procedimenti referendari accerta il numero degli elettori partecipanti alla votazione e, previa verifica dei voti validi favorevoli e di quelli contrari nonché previo riesame dei voti contestati, procede alla proclamazione del risultato conseguito dal referendum. I promotori del referendum possono prendere visione del relativo verbale ed estrarne copia.

(1/bis) Qualora nel giorno del referendum stabilito ai sensi dell’articolo 12, comma 1, dovessero tenersi referendum di cui si sono occupate diverse commissioni ai sensi dell’articolo 8, la commissione istituita per prima assume per tutti i referendum i compiti previsti dal comma 1.11)

(2) Il risultato del referendum è favorevole all'abrogazione nel caso in cui alla votazione abbia partecipato il 40 per cento degli aventi diritto alla votazione e sia stata raggiunta la maggioranza dei voti validi favorevoli all'abrogazione.

11)

L'art. 13, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 7 settembre 2009, n. 4.

Art. 14 (Esito ed efficacia)

(1) Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione della legge o di singole disposizioni di una legge, il Presidente della Provincia, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, ne dichiara l'avvenuta abrogazione. L'abrogazione ha effetto il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto.

(2) Qualora il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione, la Commissione per i procedimenti referendari ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione. Per i successivi cinque anni non può essere riproposta la medesima richiesta di referendum.

CAPO III
Referendum propositivo e consultivo

Art. 15 (Referendum propositivo)

(1) Il referendum propositivo si promuove mediante la presentazione, da parte di 13.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia, che hanno diritto al voto per le elezioni del Consiglio provinciale, di apposita richiesta alla Ripartizione provinciale Servizi centrali, contenente il progetto di legge, diviso per articoli, redatto nelle lingue italiana e tedesca, al quale è anteposta la formula "Volete che sia approvato il seguente progetto di legge ...", una relazione illustrativa delle finalità e del contenuto e l'indicazione nel progetto di legge del relativo onere finanziario e dei modi per farvi fronte, qualora siano previste nuove o maggiori spese a carico del bilancio provinciale.12)

(2) Il referendum propositivo non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, per la disciplina degli emolumenti spettanti al personale ed agli organi della Provincia, nonché per disposizioni che riguardano questioni attinenti ai diritti e alla tutela dei gruppi linguistici.

(3) Per quanto riguarda la promozione, la raccolta delle firme, l'esame di ammissibilità e di procedibilità, lo svolgimento, il quorum di partecipazione e la verifica del risultato del referendum nonché per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni previste per il referendum abrogativo.

(4) La Commissione per i procedimenti referendari, dopo aver accertato la regolarità delle firme raccolte entro il termine di tre mesi dalla restituzione dei fogli vidimati, sospende ogni ulteriore attività ed operazione relativa allo svolgimento del referendum per un periodo di 180 giorni. Il periodo di sospensione di cui al presente comma non è considerato rilevante ai fini dell’articolo 12, comma 5. 13)

(4/bis) Se durante il periodo di sospensione di cui al comma 4 il Consiglio provinciale approva una legge provinciale che corrisponde al progetto di legge da sottoporre a referendum, apportando unicamente eventuali adeguamenti tecnici, redazionali e linguistici, la Commissione dichiara l’improcedibilità del referendum. In caso contrario, il referendum ha ulteriore corso. 14)

(4/ter)In caso di richieste di referendum di cui al comma 1 aventi lo stesso argomento e tra esse incompatibili dal punto di vista del contenuto, esse sono dichiarate “concorrenti” dalla Commissione di cui all’articolo 8 e sono sottoposte a referendum lo stesso giorno. Sulla scheda di votazione la formula di cui al comma 1 è modificata come segue: “Volete che sia approvato il progetto di legge ..., proposto da …., oppure il progetto di legge …., proposto da …., oppure volete che nessuno dei due sia approvato?”. In caso di più di due progetti concorrenti sottoposti a referendum, la formula è modificata come segue: “Quale dei progetti volete che sia approvato oppure volete che nessuno di questi progetti di legge sia approvato?” e l’elettore può esprimere il suo consenso per uno o nessuno dei progetti i cui titoli e promotori sono elencati sulla scheda. L’ordine di elencazione è assegnato mediante sorteggio. Agli elettori viene garantita la presa visione dei progetti di legge e della relativa relazione illustrativa. 15)

(4/quater) Nel caso in cui il progetto di legge da sottoporre a referendum intervenga su una legge o singole disposizioni di legge che siano state nel frattempo, anche parzialmente, abrogate o modificate, la Commissione per i procedimenti referendari adegua o riformula il progetto ai sensi dell’articolo 11, comma 3, e dell’articolo 12, comma 7, sentito il rappresentante dei promotori di cui all’articolo 6, comma 2. I promotori possono altresì presentare la comunicazione motivata di considerare superato il referendum ai sensi dell’articolo 12, comma 8. 16)

(4/quinquies) I promotori possono avvalersi dell’assistenza degli uffici provinciali competenti per la predisposizione della copertura finanziaria del progetto di legge. Ove necessario, la Commissione di cui all’articolo 8 adegua la copertura finanziaria prima della votazione, sentiti gli uffici competenti. In ogni caso viene sottoposto a referendum il testo risultante da tale adeguamento. 17)

(5) Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'emanazione della legge, il Presidente della Provincia promulga la stessa. In caso di referendum su progetti concorrenti ai sensi del comma 4-ter, il Presidente della Provincia promulga il progetto che ha ottenuto la maggioranza dei voti validi favorevoli, sempre che il numero dei voti a favore di tale progetto sia superiore al numero dei voti a favore del rigetto di tutti i progetti di legge concorrenti.18)

(6) Qualora il risultato del referendum sia contrario all'emanazione della legge, la Commissione per i procedimenti referendari ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione. Per i successivi cinque anni non può essere riproposta la medesima richiesta di referendum.

12)

L'art. 15, comma 1, è stato così modificato dall'art. 6, comma 1,della L.P. 7 settembre 2009, n. 4.

13)

L'art. 15, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 2, della L.P. 7 settembre 2009, n. 4.

14)

L'art. 15, comma 4/bis, è stato inserito dall'art. 6, comma 3, della L.P. 7 settembre 2009, n. 4.

15)

L'art. 15, comma 4/ter, è stato inserito dall'art. 6, comma 4, della L.P. 7 settembre 2009, n. 4.

16)

L'art. 15, comma 4/quater, è stato inserito dall'art. 6, comma 6, della L.P. 7 settembre 2009, n. 4.

17)

L'art. 15, comma 4/quinquies, è stato inserito dall'art. 6, comma 7, della L.P. 7 settembre 2009, n. 4.

18)

L'art. 15, comma 5, è stato così modificato dall'art. 6, comma 5, della L.P. 7 settembre 2009, n. 4.

Art. 16 (Referendum consultivo facoltativo)

(1) Il Consiglio provinciale può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'indizione di un referendum consultivo su un disegno di legge, prima che esso sia definitivamente approvato.

(2) Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative al referendum abrogativo.

(3) Ferma restando la natura non vincolante del referendum consultivo, il Consiglio provinciale deve deliberare in ordine al disegno di legge sottoposto a referendum entro sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'esito del referendum, se positivo.

CAPO IV
Disposizioni finali

Art. 17 (Rimborso delle spese)

(1) Ai promotori di iniziative popolari e di referendum spetta, su richiesta e a titolo di rimborso spese, una somma di euro 0,50 per ogni firma valida fino al raggiungimento del numero necessario per la validità della proposta, sempreché la competente commissione legislativa del Consiglio provinciale accerti la competenza provinciale nella materia oggetto dell'iniziativa popolare o la Commissione per i procedimenti referendari dichiari l'ammissibilità del referendum.

(2) La relativa richiesta va presentata a secondo della competenza all'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale o alla Ripartizione provinciale Servizi centrali. Nella domanda va indicato il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

Art. 18 (Disciplina della votazione)

(1) Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia, che hanno diritto al voto per le elezioni del Consiglio provinciale.

(2) Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, trova applicazione la normativa in materia di elezione del Consiglio provinciale.

Art. 19 (Disposizioni finanziarie)

(1) Il rimborso delle spese ai promotori di iniziative popolari grava sul bilancio del Consiglio provinciale.

(2) Sono a carico del bilancio provinciale:

  1. il rimborso delle spese ai promotori di referendum;
  2. i compensi ai componenti della Commissione per i procedimenti referendari;
  3. le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum, comprese quelle sostenute dai comuni per il funzionamento delle sezioni elettorali.

(3) Alla copertura di eventuali spese ai sensi del comma 2 si provvede con appositi stanziamenti a carico dell'UPB 01110 del bilancio di previsione per l'esercizio 2005 e seguenti, integrabili ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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