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In vigore al: 11/09/2012

e) Legge provinciale 30 novembre 2004, n. 91)
Diritto allo studio universitario

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Pubblicata nel B.U. 14 dicembre 2004, n. 50.

Art. 6 (Borse di studio)

(1) Alle studentesse ed agli studenti può essere concessa annualmente una borsa di studio, se, oltre ai requisiti di cui all'articolo 2,

  1. hanno conseguito negli studi un esito soddisfacente e
  2. versano in disagiate condizioni economiche ai sensi dell'articolo 3.

(2) L'assegnazione delle borse di studio avviene mediante concorsi banditi dalla Giunta provinciale.

(3) Nel bando di concorso sono fissati:

  1. l'ammontare delle borse di studio;
  2. i criteri per la valutazione delle condizioni giuridicamente rilevanti, compresi il merito e lo stato di bisogno;
  3. le disposizioni per l'assegnazione dei punteggi per la graduatoria.

(4) Alle studentesse ed agli studenti con eccellenti risultati di studio possono essere concesse borse di studio per meriti particolari. Uno degli scopi principali di queste borse di studio è di favorire e promuovere il proseguimento o la specializzazione negli studi nonché la frequenza di università anche private di altissima qualità. Ad essi non si applicano le disposizioni per la determinazione della condizione economica disagiata. L'ammontare della borsa di studio per meriti particolari corrisponde al 20 per cento dell'importo della borsa di studio ordinaria di cui al comma 3, lettera a). Alle borse di studio per meriti particolari viene destinato ogni anno accademico il tre per cento dei finanziamenti previsti per le borse di studio. Se i mezzi a disposizione non sono sufficienti per assegnare una borsa di studio a tutti gli aventi diritto, viene stilata una graduatoria basata sul merito di studio.