(1) Alle studentesse ed agli studenti può essere concessa annualmente una borsa di studio, se, oltre ai requisiti di cui all'articolo 2,
(2) L'assegnazione delle borse di studio avviene mediante concorsi banditi dalla Giunta provinciale.
(3) Nel bando di concorso sono fissati:
(4) Alle studentesse ed agli studenti con eccellenti risultati di studio possono essere concesse borse di studio per meriti particolari. Uno degli scopi principali di queste borse di studio è di favorire e promuovere il proseguimento o la specializzazione negli studi nonché la frequenza di università anche private di altissima qualità. Ad essi non si applicano le disposizioni per la determinazione della condizione economica disagiata. L'ammontare della borsa di studio per meriti particolari corrisponde al 20 per cento dell'importo della borsa di studio ordinaria di cui al comma 3, lettera a). Alle borse di studio per meriti particolari viene destinato ogni anno accademico il tre per cento dei finanziamenti previsti per le borse di studio. Se i mezzi a disposizione non sono sufficienti per assegnare una borsa di studio a tutti gli aventi diritto, viene stilata una graduatoria basata sul merito di studio.