In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

e) Legge provinciale 30 novembre 2004, n. 91)
Diritto allo studio universitario

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 14 dicembre 2004, n. 50.

Art. 16 (Contributi ad organizzazioni studentesche)  delibera sentenza

(1) Alle organizzazioni studentesche con sede in provincia di Bolzano, che rappresentano gli interessi delle studentesse e degli studenti universitari, possono essere concessi contributi per le seguenti iniziative:

  1. gestione della sede principale dell'organizzazione nel territorio provinciale e delle sedi distaccate presso le diverse località di studio;
  2. investimenti per il funzionamento della sede principale e delle sedi staccate;
  3. attività culturali organizzate nel territorio nazionale o in paesi dell'area culturale tedesca presso le rispettive sedi universitarie.
massimeDelibera N. 4396 del 25.11.2002 - Criteri e modalità per l'incentivazione delle organizzazioni studentesche nonché per iniziative culturali