(1) Al fine di agevolare il diritto allo studio a studentesse e studenti portatori di handicap di cui all'articolo 1, comma 4, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche, possono essere concesse le seguenti agevolazioni:
(2) I benefici di cui al presente articolo sono cumulabili con le altre prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1.