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In vigore al: 11/09/2012

e) Legge provinciale 30 novembre 2004, n. 91)
Diritto allo studio universitario

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1)
Pubblicata nel B.U. 14 dicembre 2004, n. 50.

Art. 10 (Rimborso delle spese di viaggio)  delibera sentenza

(1) Alle studentesse ed agli studenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), può essere concesso un rimborso forfettario delle spese di viaggio, se dimoranti stabilmente, per motivi di studio, nella località sede dell'università o nelle immediate vicinanze. Tale rimborso, pari all'importo del costo di un biglietto ferroviario di seconda classe, può essere concesso per quattro viaggi di andata e ritorno nell'arco dell'anno accademico.

(2) La Giunta provinciale fissa l'importo minimo rimborsabile.

massimeDelibera N. 1626 del 17.05.2005 - Criteri per il rimborso forfetario delle spese di viaggio agli/alle studenti/esse universitarie