(1) Alle studentesse ed agli studenti iscritti presso un'università in provincia di Bolzano e risultanti dalla graduatoria dei vincitori o degli idonei per la concessione di una borsa di studio di cui agli articoli 6 o 7, viene rimborsata la tassa provinciale per il diritto allo studio universitario.
(2)Alle studentesse e agli studenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), iscritti presso un’università in Italia e risultanti dalla graduatoria dei vincitori o degli idonei per la concessione di una borsa di studio di cui agli articoli 6 o 7, possono essere rimborsati i contributi universitari, a condizione che non ne siano esonerati totalmente dalle rispettive università o da altri enti, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera a), della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modifiche, o che detti contributi non siano già stati rimborsati.4)
(3) Alle studentesse e agli studenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), iscritti presso un’università nei paesi dell’area culturale tedesca e risultanti dalla graduatoria dei vincitori o degli idonei per la concessione di una borsa di studio di cui agli articoli 6 o 7, possono essere rimborsati i contributi universitari, a condizione che essi non ne percepiscano il rimborso totale da parte delle rispettive università o di altri enti, o che siano esonerati dal relativo versamento.4)
(4)Il rimborso di cui ai commi 2 e 3 si effettua anche se le studentesse e gli studenti sono esonerati parzialmente dal versamento del contributo universitario o se hanno già ottenuto il rimborso parziale dalle rispettive università o da altri enti. In questo caso il rimborso viene effettuato per l’importo effettivamente versato o per l’importo rimanente a carico delle studentesse e degli studenti.4)