Pubblicata nel B.U. 2 novembre 2004, n. 44.
(1) Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, per i locali destinati ad abitazione, la presentazione nei termini della domanda per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, l'oblazione interamente corrisposta, nonché il decorso di 36 mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, producono gli effetti di cui all'articolo 32, comma 2, della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4.