Pubblicata nel B.U. 2 novembre 2004, n. 44.
(1) Le modifiche apportate con la presente legge concernenti l'applicazione delle leggi provinciali 21 gennaio 1987, n. 4, e 22 giugno 1995, n. 15, non si applicano alle domande già presentate ai sensi delle predette leggi.
(2) Le domande di concessione edilizia in sanatoria presentate in forza della normativa statale prima dell'entrata in vigore della presente legge si considerano presentate ai sensi e per gli effetti della presente legge.