(1) Le disposizioni di cui al capo II della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, e successive modifiche, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate in zone edificabili e nel verde agricolo entro il 31 marzo 2003, consistenti in ampliamenti di edifici. La sanatoria è ammessa entro il limite massimo di 200 metri cubi per ogni richiedente nonché, per gli ampliamenti riguardanti parti comuni della costruzione, nella misura non superiore al 20 per cento della volumetria della costruzione originaria ed entro il limite massimo di 500 metri cubi riferiti all'edificio.
(2) Dalla sanatoria sono escluse le nuove costruzioni.
(3) Entro il limite massimo di 200 metri cubi per ogni richiedente è sanabile il cambiamento della destinazione d'uso di vani esistenti. Anche per i cambiamenti di destinazione d'uso effettuati, anche senza interventi edilizi, prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21, la sanatoria è ammissibile solo mediante concessione edilizia in sanatoria ai sensi della presente legge.
(4) Possono comunque conseguire la concessione edilizia in sanatoria le opere ultimate prima del 24 ottobre 1973 - data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38. Le possibilità di ampliamento e cambiamento di destinazione d'uso di cui all'articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, non si applicano alle opere di cui al presente comma.