In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

j) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 2003, n. 151)
Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore

1)

Pubblicata nel B.U. 25 novembre 2003, n. 47.

Art. 1 (Finalità e oggetto)  delibera sentenza

(1) Nell'ambito della competenza della Provincia autonoma di Bolzano in materia di assistenza e beneficenza pubblica, la presente legge disciplina l'erogazione anticipata, al genitore o ad altro soggetto affidatario, delle somme destinate al mantenimento del minore, qualora esse non vengano corrisposte dal genitore obbligato nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 106 del 18.03.2005 - Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore - Surrogazione legale - Riserva di legge statale

Art. 2 (Aventi diritto)

(1) Ha diritto di richiedere la prestazione di cui all'articolo 1 il genitore o altro soggetto affidatario del minore, se il minore è:

  • a)  cittadino italiano o di Stato membro dell' Unione europea, che risieda e abbia dimora abituale da almeno un anno in provincia di Bolzano, oppure
  • b)  cittadino di stato non appartenente all' Unione europea o apolide, che risieda e abbia dimora abituale da almeno cinque anni in provincia di Bolzano.

(2) Non ha diritto alla prestazione il genitore affidatario che convive con il genitore obbligato al mantenimento.

Art. 3 (Presupposti di base)

(1) Presupposti del diritto alla prestazione sono:

  • a)  l' esistenza di un titolo esecutivo fondato su un provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana o di altro stato straniero, che stabilisca l'importo e le modalità di contribuzione al mantenimento da parte del genitore non affidatario;
  • b)  l' esibizione di un atto di precetto ritualmente notificato, non ottemperato nel termine di dieci giorni, o la sentenza dichiarativa del fallimento dell'obbligato al mantenimento.

Art. 4 (Requisiti economici)

(1) La situazione economica della/del richiedente, al momento della richiesta dell'assegno di mantenimento, non deve superare il valore della situazione economica corrispondente al 2,2 dell'importo del fabbisogno di cui al regolamento di esecuzione all'articolo 7-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.

(2) Il valore della situazione economica è determinato dalla combinazione della situazione reddituale e patrimoniale della persona richiedente, ai sensi del regolamento di esecuzione di cui al comma 1.

(3) Al fine dell'accertamento della situazione economica della/del richiedente si considera il nucleo familiare ristretto previsto dal regolamento di esecuzione di cui al comma 1.

(4) La Giunta provinciale modifica con proprio provvedimento il valore della situazione economica di cui al comma 1. 2)

2)

L'art. 4 è stato sostituito dall'art. 10 della L.P. 22 luglio 2005, n. 5.

Art. 5 (Ammontare della prestazione)

(1) L'ente erogante anticipa l'assegno di mantenimento in misura pari alla somma stabilita dal titolo giudiziale e comunque, per ogni minore, nella misura mensile non superiore all'80 per cento della quota base di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e all'articolo 14 del decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

(2) Nel caso di più minori l'importo complessivo erogabile viene aumentato secondo i parametri della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 dell'allegato A del decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

Art. 6 (Delega di funzioni)  delibera sentenza

(1) Le funzioni amministrative relative all'intervento di assistenza previsto dalla presente legge sono delegate ai comuni ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, a eccezione di quelle connesse al recupero dell'anticipazione erogata. 3)

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3)

L'art. 6 è stato sostituito dall'art. 10 della L.P. 22 luglio 2005, n. 5.

Art. 7 (Domanda)

(1) La domanda di anticipo dell'assegno di mantenimento è presentata alla comunità comprensoriale nel cui territorio risiede l'avente diritto.

(2) Se la domanda è incompleta e non viene integrata dalla/dal richiedente, senza giustificati motivi, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione, la stessa è respinta.

(3) Qualora la documentazione prevista dall'articolo 3 sia redatta in lingua diversa da quella italiana o tedesca, è necessario allegare la traduzione asseverata in lingua italiana o tedesca.

Art. 8 (Attribuzione della prestazione)

(1) La prestazione è attribuita dalla comunità comprensoriale, secondo le modalità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sulla base delle dichiarazioni rese dalla/dal richiedente ed eventualmente acquisendo d'ufficio elementi valutativi integrativi o di confronto, anche mediante visita domiciliare.

(2) Qualora la decisione in ordine all'attribuzione della prestazione implichi valutazioni di carattere eccezionale, la decisione in merito all'attribuzione della prestazione spetta al comitato tecnico istituito presso il distretto sociale competente per territorio, secondo quanto disposto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

Art. 9 (Decorrenza e durata della prestazione)

(1) La prestazione decorre dal primo giorno del mese di presentazione della domanda, se questa è stata presentata entro il ventesimo giorno del mese stesso, altrimenti decorre dal primo giorno del mese successivo.

(2) L'erogazione della prestazione ha durata annuale, è effettuata mensilmente e può essere rinnovata su semplice richiesta corredata di autocertificazione ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, attestante il perdurare dei presupposti di legge.

Art. 10 (Ricorsi)

(1) Avverso la decisione della comunità comprensoriale la/il richiedente può presentare ricorso, per motivi di legittimità o di merito, alla sezione ricorsi della consulta provinciale dell'assistenza sociale di cui all'articolo 4, comma 3, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione.

Art. 11 (Accertamento della permanenza dei requisiti e perdita del diritto)

(1) Qualora, in caso di controllo, il beneficiario non risponda entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la comunità comprensoriale sospende in via cautelare l'erogazione della prestazione.

(2) La comunità comprensoriale pronuncia la decadenza dal diritto alla prestazione qualora:

  • a)  nel termine di tre mesi dalla data della sospensione il beneficiario non dimostri di essere nuovamente in possesso di tutti i presupposti di legge;
  • b)  il beneficiario della prestazione non rispetti l' obbligo di comunicare tempestivamente all'ente erogante qualsiasi variazione, anche di carattere temporaneo, del proprio stato e della propria situazione personale, reddituale e patrimoniale, potenzialmente idonea ad incidere sul perdurare dei requisiti per l'accesso alla prestazione.

Art. 12 (Surroga nei diritti della creditrice/del creditore)

(1) Presupposto per l'erogazione in via anticipata dell'assegno di mantenimento è che la/il richiedente surroghi la Provincia nei propri diritti nei confronti dell'obbligata/dell'obbligato ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile e ne dia comunicazione all'obbligata/obbligato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

(2) La Provincia autonoma riscuote le somme erogate in via anticipata e gli interessi maturati direttamente dalla persona obbligata al mantenimento. 4)

4)

L'art. 12 è stato così sostituito dall'art. 10 della L.P. 22 luglio 2005, n. 5, in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo originario con sentenza della Corte costituzionale n. 106 del 7-18 marzo 2005.

Art. 13 (Disposizioni finanziarie)

(1) Alla copertura della spesa derivante dalla presente legge a carico degli esercizi 2004 e 2005 per l'anticipazione delle somme per il mantenimento dei minori, stimata in 220 mila euro all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 2004, si provvede nel modo seguente:

  • a)  per l' importo di 55 mila euro all'anno mediante le corrispondenti entrate ritenute esigibili per effetto della surrogazione della Provincia, ai sensi dell'articolo 12 della presente legge, nel credito verso i genitori obbligati al mantenimento;
  • b)  per la restante parte di complessivi 330 mila euro per gli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente quota dello stanziamento previsto per il biennio 2004-2005 nel bilancio triennale 2003-2005, funzione 27, lettera b.1.

(2) La spesa per gli esercizi successivi sarà autorizzata con legge finanziaria annuale.

Art. 14 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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