Pubblicata nel B.U. 25 novembre 2003, n. 47.
(1) Le funzioni amministrative relative all'intervento di assistenza previsto dalla presente legge sono delegate ai comuni ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, a eccezione di quelle connesse al recupero dell'anticipazione erogata. 3)
L'art. 6 è stato sostituito dall'art. 10 della L.P. 22 luglio 2005, n. 5.