In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 11 giugno 2003, n. 101)
Disposizioni in materia di consiglio dei comuni2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 giugno 2003, n. 25.
2)
Vedi anche gli artt. 14 e 15 della L.P. 8 febbraio 2010, n. 4.

Art. 1 (Istituzione e composizione)

(1) È istituito il Consiglio dei comuni, quale organo di consultazione tra la Provincia autonoma di Bolzano e i Comuni del territorio provinciale.

(2) Il Consiglio dei comuni è composto da 16 membri, eletti dall'assemblea generale dei sindaci dei comuni della provincia, nel rispetto del criterio della proporzionale linguistica e della rappresentanza del territorio di ciascuna delle comunità comprensoriali.

(3) Del Consiglio dei comuni fa parte in ogni caso il presidente dell'organizzazione più rappresentativa dei comuni del territorio provinciale, in qualità di presidente.

(4) L'elezione avviene entro sei mesi dalle elezioni comunali generali.