Pubblicata nel B.U. 11 giugno 2002, n. 25.
(1) Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico nonché quelli dell'edilizia residenziale pubblica sono eseguite in conformità alle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 7.
(2) Non sono soggette alle norme della presente legge gli esercizi ricettivi nonché le strutture di ristorazione non raggiungibili con mezzi di trasporto pubblico o privato.
(3) Non sono soggette alle disposizioni della presente legge le strutture ricettive fino a sei stanze per ospiti o fino a quattro appartamenti per ferie.
(4) Le strutture con capacità ricettiva superiore ai limiti di cui al comma 3 e fino ai 25 posti letto sono soggette alle disposizioni della presente legge nella misura del 10 per cento della capacità ricettiva. Queste strutture devono avere tutte le parti e servizi comuni, specificati nel regolamento di esecuzione, accessibili a persone con ridotta o impedita capacità motoria.
(5) Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche per gli interventi di ristrutturazione parziale di edifici privati aperti al pubblico, ovvero per gli interventi di altro tipo, limitatamente allo specifico intervento progettato.