(1) Il piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni prevede le reti principali di comunicazione ed i siti degli impianti trasmittenti delle emittenti pubbliche e private e dei servizi di comunicazione del servizio pubblico.
(2) Il piano è approvato dalla Giunta provinciale secondo le procedure ed agli effetti di cui agli articoli 12 e 13 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, sentiti degli esperti in materia.
(3) L'installazione di antenne trasmittenti e di impianti tecnici è soggetta ad autorizzazione. L'installazione di antenne trasmittenti può essere richiesta anche in base ad un contratto di affitto o altro titolo di godimento dell'immobile o dell'infrastruttura.
(4) Qualora l'installazione sia da realizzarsi nell'ambito di insediamenti, l'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune territorialmente competente, sentito il parere dell'Agenzia provinciale per l'ambiente.
(5) Qualora l'installazione sia da realizzarsi al di fuori degli insediamenti, l'autorizzazione è rilasciata dall'assessore provinciale all'urbanistica, sentito il parere dei direttori delle Ripartizioni Natura e Paesaggio, dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e del sindaco territorialmente competente.
(6) I pareri di cui ai commi 4 e 5 si intendono acquisiti in caso di progetti definitivi già esaminati in sede di approvazione del piano di settore.
(7) Al destinatario dell'autorizzazione è fatto obbligo di concedere a terzi, dietro equo compenso, l'uso comune del sito per servizi di comunicazione; è altresì fatto obbligo di demolire le infrastrutture non corrispondenti al piano e gli impianti non utilizzati. In caso contrario il sito, ivi comprese le infrastrutture, è acquisito in proprietà alla Provincia, previo conguaglio dei costi sostenuti.
(8) Le infrastrutture delle comunicazioni possono essere realizzate dalla Provincia anche tramite privati o enti provinciali.3)