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In vigore al: 11/09/2012

f) Legge provinciale 18 marzo 2002, n. 61)
Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione

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1)

Pubblicata nel B.U. 9 aprile 2002, n. 15.

Art. 5 (Programmazione dell'attività)

(1) Il Comitato presenta entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio provinciale e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, limitatamente alle funzioni da essa delegate, un progetto programmatico delle sue attività corredato della relativa previsione di spesa per l'approvazione.

(2) La gestione delle spese connesse con il funzionamento del Comitato avviene a norma del regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale.

(3) Per l'erogazione delle spese relative alle attività del Comitato il Presidente del Consiglio provinciale autorizza, a carico degli appositi stanziamenti del bilancio del Consiglio provinciale, aperture di credito a favore di un funzionario delegato scelto tra i dipendenti del Consiglio provinciale. Detto funzionario provvede al pagamento delle spese secondo la vigente normativa provinciale in materia di funzionari delegati e sulla base delle istruzioni del presidente del Comitato, e sottopone i rendiconti periodici delle spese all'approvazione del Comitato.

(4) Le assegnazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), hanno vincolo di destinazione e sono iscritte nel bilancio del Consiglio provinciale, unitamente alle spese correlate, dal Presidente del Consiglio stesso, che dà comunicazione al Consiglio provinciale delle relative variazioni apportate al bilancio.

(5) Il Comitato presenta entro il 31 marzo di ogni anno al Consiglio provinciale ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sul sistema delle comunicazioni in ambito provinciale, che è accessibile anche al pubblico.

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