Pubblicata nel B.U. 9 aprile 2002, n. 15.
(1) Almeno il 25 per cento delle somme spese dalla Provincia autonoma di Bolzano e dagli enti da essa istituiti nonché da amministrazioni autonome comunque denominate, sottoposti alla sua vigilanza o legislazione, per le spese per campagne pubblicitarie e di promozione nell'ambito del territorio provinciale, è destinato alle emittenti radiofoniche e televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea.