Pubblicata nel B.U. 9 aprile 2002, n. 15.
(1) La Provincia autonoma di Bolzano promuove un sistema delle comunicazioni e radiotelevisivo libero e pluralistico, che tenga conto delle peculiarità culturali, linguistiche e sociali della provincia, garantisca una partecipazione democratica e contribuisca ad incrementarne il livello informativo, educativo e di intrattenimento.
(2) La Provincia autonoma di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, applica le convenzioni e i regolamenti del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea, aventi lo scopo di facilitare la diffusione transfrontaliera di trasmissioni e programmi radiotelevisivi nonché di progetti comuni, in considerazione dell'importanza del sistema delle comunicazioni per l'integrazione europea, lo sviluppo della cultura dei gruppi etnici, della libertà di opinione e del pluralismo.