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In vigore al: 11/09/2012

a) LEGGE PROVINCIALE 20 febbraio 2002, n. 31)
Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 marzo 2002, n. 10.

Art. 9 (Requisiti professionali del titolare o del direttore tecnico dell'agenzia di viaggio e turismo)

(1) Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo che ne assuma la responsabilità tecnica deve dimostrare di possedere adeguate conoscenze professionali, in particolare in materia di amministrazione e organizzazione di agenzie di viaggio e turismo, di tecnica, di legislazione e di geografia turistica e la conoscenza di almeno tre lingue, tra le quali comunque l'italiano e il tedesco. Questi requisiti possono essere dimostrati tramite il superamento di un esame di idoneità da sostenersi dinanzi all'apposita commissione di cui all'articolo 10, oppure tramite un diploma di scuola media superiore con specializzazione turistica, un diploma di laurea con specializzazione turistica oppure un diploma di laurea a indirizzo economico o giuridico, e in ogni caso con una documentazione comprovante una pratica di un anno con mansioni commerciali presso un'agenzia di viaggio, un'associazione turistica oppure un consorzio turistico.

(2) Qualora il titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia e non possegga i requisiti professionali di cui al comma 1, la responsabilità tecnica dell'agenzia deve essere affidata a un direttore tecnico collaboratore a tempo pieno dell'impresa.

(3) Il titolare, o l'eventuale direttore tecnico, può assumere la direzione tecnica di filiali.

(4) Il titolare dell'agenzia deve, su richiesta della Ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi, fornire la documentazione idonea a comprovare il rapporto in atto con il direttore tecnico e gli obblighi connessi a tale rapporto.

(5) La sostituzione nella responsabilità tecnica dell'agenzia deve essere comunicata alla Ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi. Qualora il direttore tecnico cessi di prestare la propria opera nell'agenzia, deve essere sostituito entro il termine di sei mesi. Decorso tale termine, l'autorizzazione è sospesa fino ad avvenuta sostituzione. Fino alla nomina del nuovo direttore tecnico il titolare è responsabile anche della direzione tecnica.