Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 marzo 2002, n. 10.
(1) L'autorizzazione è revocata se l'attività non inizia entro dodici mesi dalla data del rilascio. L'autorizzazione è altresì revocata quando al titolare vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali è subordinata ovvero quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto il diniego dell'autorizzazione.