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In vigore al: 11/09/2012

a) LEGGE PROVINCIALE 20 febbraio 2002, n. 31)
Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 marzo 2002, n. 10.

Art. 8 (Revoca dell'autorizzazione)

(1) L'autorizzazione è revocata se l'attività non inizia entro dodici mesi dalla data del rilascio. L'autorizzazione è altresì revocata quando al titolare vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali è subordinata ovvero quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto il diniego dell'autorizzazione.